Niente rimessione in termini per la mancata comunicazione

Pubblicato il 18 agosto 2017

Nell’ambito del processo tributario, la nullità che deriva dall’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 327 c.p.c.

In detto contesto, è da ritenere privo di rilievo l’istituto della rimessione in termini di cui all’articolo 153, comma 2 c.p.c., anche se applicabile al rito tributario.

Deve, infatti, ritenersi, in generale, che qualora il difensore non abbia ricevuto, in una fase processuale, le comunicazioni di cancelleria di cui era destinatario, rientra comunque tra i suoi doveri professionali quello di attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria, siano state svolte attività processuali a sua insaputa.

La causa, infatti, che potrebbe legittimare la rimessione in termini è il verificarsi di un evento che presenti il carattere dell’assolutezza e non già, come nella specie, di una impossibilità relativa.

E’ quanto sostenuto dalla Corte di cassazione – sentenza n. 20144 depositata il 17 agosto 2017 - nel respingere il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione della CTR di inammissibilità dell’appello, notificato oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c.

Tra i motivi dell’impugnazione il fatto che i giudici regionali avessero deciso senza considerare la richiesta dell’appellante di rimessione in termini formulata dall’appellante in considerazione dell’omessa comunicazione, da parte della segreteria della CTP, al procuratore domiciliatario, dell’avviso di trattazione dell’udienza, nonché del dispositivo della sentenza di primo grado.

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