Niente rimborso delle imposte per le operazioni elusive

Pubblicato il 10 giugno 2010
Con sentenza n. 152/10/10, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha confermato la decisione con cui i giudici provinciali di primo grado avevano negato alla Lehman Brothers il rimborso delle imposte pagate in Italia con riferimento ad alcune operazioni finanziarie ritenute elusive.

Le operazione poste in essere dal gruppo prevedevano che, in prossimità dell'erogazione del dividendo, i titoli partecipativi di alcune imprese italiane venivano ceduti alla società con sede in Gran Bretagna; in questo modo veniva utilizzato, elusivamente, il trattato contro le doppie imposizioni siglato fra il nostro Paese e quello britannico secondo cui il dividendo è soggetto a tassazione nella nazione in cui viene incassato contraddistinta da una fiscalità più vantaggiosa. Successivamente veniva disposto il ritrasferimento dei titoli al detentore originario.

Per la commissione regionale l'abusività di tale prassi era da ricavare in considerazione del fatto che l'acquisto e la rivendita dei titoli avveniva in un breve lasso di tempo a cavallo dello stacco del dividendo, del fatto che la stragrande maggioranza delle operazioni effettuate in un anno avvenivano nel periodo dello stacco del dividendo, del fatto che il soggetto che riacquistava il titolo era, normalmente, il precedente venditore e che la banca acquirente, residente in Stato non appartenente all'Ue, rivendeva i titoli ad una sua consociata europea situata in Stato comunitario ove le imposte sono, di gran lunga, inferiori a quelle italiane. Il tutto – si legge nel teso della decisione – senza ogni traccia di "valida ragione economica".
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