Con sentenza n. 23363 depositata il 17 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha accolto il ricorso di un imputato avverso la sua condanna per ricettazione, per aver egli acquistato e poi pubblicato nella rivista settimanale di cui era responsabile, alcune fotografie di provenienza illecita, raffiguranti scene di vita quotidiana di un noto onorevole.
Tra le varie censure, lamentava il ricorrente, la mancanza dell'elemento soggettivo nella fattispecie contestata, da intendersi come espressa volontà di trarre profitto dalla "illecita" ricezione e poi pubblicazione delle immagini in questione.
La Cassazione, accogliendo detta censura, ha effettivamente riscontrato carenza di prove in ordine all'elemento soggettivo, poiché, sebbene nel caso di specie, il ricorrente avesse comunque conseguito e fatto conseguire all'editore un profitto maggiore rispetto al consueto, ciò non costituiva tuttavia lo scopo primario od esclusivo della sua condotta. ,
A nulla sono valse infatti – ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 648 c.p. ed inteso come manifesto fine di lucro, ingiusto ed illecito profitto – le eventuali conseguenze secondarie che, sebbene prevedibili, non erano qui nè volute né perseguite dall'imputato.
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