Niente restituzione in caso di donazione indiretta

Pubblicato il 24 luglio 2010
Con sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010, la Cassazione ha spiegato che nelle ipotesi di donazione indiretta dell'immobile quest'ultimo, nel caso di decesso del donante, non può essere chiesto in restituzione dall'erede che lamenti la lesione della propria quota legittima. 

Per la Corte, in particolare, nella donazione “indiretta” realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, “la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura – connaturale invece all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria d’immobile - poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy