Con sentenza n. 32753 depositata il 27 luglio 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso di alcuni sanitari, ritenuti colpevoli per aver tardato di diagnosticare la complicanza di una paziente, che l'aveva poi portata al decesso.
La Cassazione, nell'accogliere le censure dei ricorrenti, ha contestato la pronuncia impugnata, laddove la Corte territoriale si era limitata a valutare la significatività dei sintomi ed i risultati dei reperti biologici, senza tener conto delle deduzioni difensive, da cui si evinceva che la paziente si era opposta in modo sostanzialmente formale all'esecuzione tempestiva dell'esame diagnostico.
Se è pur vero che un'immediata ecografia avrebbe potuto denunciare in tempo la gravità della situazione, resta tuttavia il fatto che – prosegue la Corte Suprema – ove si fosse effettivamente verificata la ferma opposizione della paziente, l'indagine di cui si discute non avrebbe potuto essere eseguita.
Ma la questione afferente all'esistenza ed alla invincibilità di tale opposizione, non è stata adeguatamente approfondita dalla Corte territoriale, né è stato possibile trarne indicazioni sulla censurabilità della contestata condotta omissiva dei sanitari.
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