Niente responsabilità personale e patrimoniale per il legale della p.a.
Pubblicato il 12 maggio 2011
Con sentenza n.
3222 del 13 aprile 2011, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha escluso che l'avvocato della pubblica amministrazione, al di fuori dei casi di violazioni del codice deontologico, possa essere imputata una responsabilità personale e patrimoniale
“in conseguenza dell'esito sfavorevole, per il suo datore di lavoro, della causa a lui affidata, per temerarietà della stessa o per non aver utilizzato, non importa se per impreparazione, o negligenza, gli strumenti giuridici che gli avrebbe assicurato un risultato diverso”.
Ed infatti - si legge nel testo della decisione - gli avvocati dipendenti di enti pubblici, pur essendo abilitati all'esercizio della libera professione,
“hanno optato, sulla base di una personale scelta di vita e di calcolo di convenienza, per la sicurezza garantita, sotto profili diversi, da un lavoro svolto alle dipendenze di un solo datore di lavoro”, pur di
“non affrontare i rischi" dell'attività autonoma.