Niente responsabilità con modello organizzativo adeguato
Pubblicato il 09 febbraio 2010
Con sentenza n. 36083 del 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita nei confronti di una società quotata che aveva ricevuto vantaggio da un fatto illecito del quale era responsabile il proprio legale rappresentante. La colpa della società è stata ravvisata nel fatto che la stessa non si era munita di un modello organizzativo tra quelli previsti dal Decreto legislativo 231/01, tale da scongiurare il suo coinvolgimento. Con la pronuncia, i giudici di Cassazione hanno colto l'occasione per precisare come, “in tema di responsabilità da reato degli Enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Anche Assonime è intervenuta in materia di applicazione del Decreto legislativo 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, commentando, nel Caso n. 1 del 2010, la sentenza con cui il Tribunale di Milano, lo scorso 17 novembre 2009, aveva escluso la responsabilità di una società dal reato di aggiotaggio informatico per avere la stessa adottato un modello organizzativo adeguato a quanto prescritto dal Decreto legislativo n. 231 del 2001.
Secondo l'associazione delle imprese, l'efficacia del modello, nel giudizio di responsabilità della società, deve essere apprezzata tenendo presente la situazione precedente l'illecito e non il fatto che lo stesso sia stato poi commesso.