Niente remissione del processo, anche se pende azione civile contro il giudice

Pubblicato il 24 aprile 2015 Con sentenza n. 16924 depositata il 23 aprile 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto l’istanza di remissione ad altra sede processuale, presentata da un avvocato, relativamente ad un procedimento penale pendente a suo carico, per i plurimi reati di falso, furto aggravato e calunnia.

Detta istanza di remissione era motivata su ragioni di incompatibilità ambientale presso l’attuale sede giudicante, per aver proposto l’imputato un’azione di risarcimento danni in sede civile ex L. 117/1988, sia nei confronti del giudice del dibattimento, sia nei confronti di altri due magistrati in servizio presso la medesima sezione penale.

Questa circostanza – a detta del ricorrente – avrebbe reso impossibile, per evidente conflitto di interessi, la celebrazione del procedimento a suo carico dinnanzi al Tribunale penale in questione, posto che detto procedimento sarebbe stato inevitabilmente assegnato ad uno dei tre magistrati nei confronti dei quali era pendente la causa civile di risarcimento.

La Cassazione ha tuttavia respinto l’istanza , innanzitutto perché i magistrati, la cui condotta sia stata oggetto di domanda risarcitoria ex L. 117/1988, non possono mai assumere – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – la qualità di debitori di chi tale domanda abbia proposto (nella specie, dell’imputato).

Destinatario della domanda di risarcimento, infatti, è solo lo Stato. Né a differente conclusione può giungersi in caso di domanda di rivalsa presentata nei confronti del singolo magistrato.

Ciò premesso, deve dunque affermarsi –ha concluso la Cassazione – che l’azione di risarcimento danni cagionati dalle funzioni giudiziarie ex Legge 117/1988, anche dopo le recenti modifiche di cui alla L. 23/2015, non costituisce ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato, né tantomeno –in ipotesi come quella di specie in cui l’azione sia rivolta a più magistrati – ad imporre la remissione del processo ad altra sede giudiziaria.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy