Niente prelievo per il danno all’immagine

Pubblicato il 23 aprile 2009 L’agenzia delle Entrate, richiamando numerose sentenze della Corte di Cassazione (da ultimo la n. 28887 del 23 settembre 2008), con la risoluzione n. 106 del 22 aprile scorso ha ribadito che le somme erogate per danno all’immagine o per perdita di opportunità professionali devono considerarsi non imponibili. Infatti, si tratta di risarcimenti corrisposti per danno emergente e, in quanto tali, privi di natura economica e irrilevanti ai fini impositivi. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir sono, invece, tassate le indennità che vengono corrisposte a titolo risarcitorio quando hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente rispetto ai mancati guadagni (i risarcimenti costituiscono cioè redditi della stessa categoria di quelli sostituti o perduti). Naturalmente resta valido l’obbligo di presentazione delle prove concrete circa la natura delle somme erogate a titolo di rimborso, la cui verifica è di competenza dell’ufficio chiamato ad erogare il rimborso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy