A parere della Corte dei conti della regione Molise (parere n. 34 del 14 ottobre 2008), non vi sarebbero disposizioni che vietino ad un ente locale la sottoscrizione di una polizza assicurativa che garantisca i suoi dirigenti dal rischio danni derivanti da colpa lieve; per contro, appare illegittimo che la quota del premio venga divisa tra lo stesso ente locale ed i dirigenti quando a beneficiare della polizza siano sono questi ultimi. L'ente, infatti, può fare ricorso a tali polizze solo qualora lo stesso sia assicurato e beneficiario.
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