Niente più Ilor ma le sanzioni sopravvivono

Pubblicato il 01 settembre 2008 Nonostante l’Ilor sia stata da tempo sostituita dall’Irap, ancora oggi è valido l’obbligo per il contribuente di corrispondere il tributo per i periodi in cui la normativa era in vigore e, soprattutto, di versare le sanzioni all’epoca previste. La decisione è stata presa dai giudici di merito con sentenza n. 21168/08. La Corte di cassazione, in tal modo, ha respinto il ricorso di un professionista che era stato oggetto di accertamento e che in base al metodo induttivo aveva visto applicarsi un maggior imponibile Irpef e Ilor con particolare riferimento alle spese sostenute per una autoveicolo e l’abitazione principale. Le motivazioni addotte dal contribuente sono state respinte, in quanto secondo i giudici di legittimità la determinazione del reddito effettuata in base all’applicazione del redditometro è da considerarsi del tutto esatta anche se gli indici di riferimento sono contenuti in decreti ministeriali emanati in epoca successiva al periodo d’imposta. Spetta, dunque, al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure è minore. Inoltre, è stato anche chiarito che l’abrogazione dell’Ilor non ha fatto venir meno l’obbligo del contribuente di provvedere al pagamento del tributo per gli anni in cui questa normativa è stata in vigore né, tantomeno, è stato abrogato l’illecito costituito da una dichiarazione infedele. Di conseguenza, continuano ad applicarsi ad esso le relative sanzioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Bonus colonnine domestiche, domande a partire dal 29 aprile

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy