Arrivano dal MiSE chiarimenti sulla cancellazione dal registro delle imprese di società ed imprese individuali che non hanno comunicato l'indirizzo Pec.
Non si può negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione perché le imprese, di fatto non più operative, continuerebbero a risultare attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese.
La Circolare 3712/C del 17 gennaio 2019 risponde a due quesiti spiegando che, in mancanza della comunicazione della Pec:
le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo pec, possono ritenersi estensibili anche alle società.
Sull'ultimo punto, il MiSE spiega che l’interpretazione fornita con riguardo alla presenza del requisito della attività dell’impresa ai fini dell’applicazione della sanzione vale anche per le imprese costituite in forma collettiva, infatti il legislatore (parallelamente a quanto previsto per le individuali) ha previsto la sanzione della sospensione dell’iscrizione in caso di mancanza della comunicazione dell’indirizzo Pec, ma non ha richiesto esplicitamente il requisito dell’attività della gestione della società.
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