Niente licenziamento per giusta causa nei confronti del “picchettatore”
Pubblicato il 31 marzo 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 7518 del 30 marzo scorso, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto il reintegro di un lavoratore che era stato licenziato in tronco in quanto, nel corso di uno sciopero, aveva tentato di impedire ad un collega di entrare in azienda strattonandolo violentemente senza, tuttavia, metterne seriamente a rischio l'incolumità fisica.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato che perché possa essere riconosciuta una giusta causa di licenziamento, la specifica mancanza commessa dal dipendente debba essere considerata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti, e all'intensità dell'elemento psicologico. Occorre valutare, cioè, “se la stessa risulti idonea a ledere in modo grave, così farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente”. Nel caso in esame – precisa la Corte - la condotta posta in essere dall'operaio, anche se censurabile, non appariva, di per sé, idonea a giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare.