Niente Iva per l'assistenza legale ai non abbienti
Pubblicato il 30 ottobre 2009
La Corte di giustizia, con sentenza depositata il 29 ottobre 2009 nella causa C-246/08, ha respinto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Finlandia e, in particolare, con riferimento alla legge finlandese che, in materia di assistenza legale pubblica ai non abbienti, non prevede l'applicazione dell'Iva sui contributi dovuti dagli assistiti.
Secondo la Commissione, tale normativa non è conforme ai principi comunitari in quanto da una parte ammetterebbe un'esclusione illegittima, dall'altra provocherebbe distorsioni di concorrenza rispetto alle analoghe prestazioni, soggette all'Iva, rese da consulenti privati.
Di diverso avviso la Corte di giustizia, secondo cui, in caso di assistenza pubblica ai non abbienti, “il nesso tra i servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici e il controvalore che i beneficiari devono pagare non risulta avere quel carattere diretto che è necessario perché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione di detti servizi e, conseguentemente, perché questi ultimi costituiscano attività economiche ai sensi degli artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva”.
In definitiva, poiché la legge finlandese fa riferimento ad un servizio non “economico” è da desumere che la stessa sia pienamente conforme alla normativa comunitaria.