Niente Iva per la persona fisica che vende un terreno agricolo riconvertito in edificabile

Pubblicato il 16 settembre 2011 I giudici della Corte di giustizia europea, con sentenza depositata lo scorso 15 settembre 2011 con riferimento alle cause riunite n. C-180/10 e n. C-181/10, si sono pronunciati in materia di lottizzazione, vendita di terreni edificabili e soggezione all'Iva.

In primo luogo, la Corte europea ha sottolineato come la cessione di un terreno destinato alla costruzione debba considerarsi soggetta all'imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato abbia fatto uso della facoltà prevista all'articolo 12, n. 1, della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, “indipendentemente dal carattere stabile dell'operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l'operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare”.

Nel testo della decisione viene, altresì, specificato come non possa, tuttavia, essere ritenuta soggetta all'Iva una persona fisica che abbia esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione, “quando essa intraprenda la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell'ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa”.

Per contro, se questa persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, “tale persona deve essere considerata come esercente un'«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all'imposta sul valore aggiunto”.
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