Niente iscrizione all'albo avvocati per l'ex magistrato onorario

Pubblicato il 30 marzo 2011 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 7099 depositata il 29 marzo 2011, hanno rigettato il ricorso presentato da un ex viceprocuratore onorario nei confronti del quale il Consiglio dell'ordine, prima, ed il Consiglio nazionale forense, poi, avevano negato l'iscrizione all'albo degli avvocati ritenendo non equiparabile la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell'ordine giudiziario.

Secondo il ricorrente, tuttavia, tale mancata equiparazione non rilevava ai fini dell'iscrizione all'albo dei legali che, in realtà, non poteva essere negata dopo che ai giudici onorari erano state attribuite le medesime funzioni svolte da quelli ordinari; altrimenti, si sarebbe dovuto dubitare della legittimità costituzionale della non equiparazione di tali categorie per contrasto con il principio di eguaglianza.

Diversa l'interpretazione delle Sezioni unite secondo cui i magistrati onorari resterebbero comunque estranei all'ordinamento giudiziario cui l'articolo 104 della Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere ed a cui si accede solo per concorso e tramite un accertamento della capacità professionale analoga a quella di chi partecipa all'esame per la professione di avvocato.

Ai giudici onorari, per contro, può essere riconosciuta solo un'appartenenza funzionale all'ordine giudiziario e, conseguentemente, è da escludere che gli stessi abbiano il medesimo titolo dei togati all'iscrizione dell'albo degli avvocati.
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