Niente Irap per lo sportivo se non si dimostra l'autonoma organizzazione

Pubblicato il 22 gennaio 2015 Con la sentenza n. 961 del 21 gennaio 2015, la Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, ha accolto uno dei motivi del ricorso depositato da un contribuente, uno sportivo molto noto, per opporsi ad una decisione di merito con cui era stato confermato il recupero a tassazione diretta e indiretta allo stesso notificato per l'anno 2003.

Il motivo accolto dai giudici di legittimità è quello relativo all'insussistenza dei presupposti applicativi dell'Irap, per asserita omessa dimostrazione, da parte del Fisco, dell'esistenza, in Italia, di un'autonoma e stabile organizzazione facente capo al ricorrente.

Irap e posizione dello sportivo

La Suprema corte, sul punto, ha ricordato precedenti pronunce della medesima sezione riguardanti similari rapporti tra Irap e attività artistiche; in queste, in particolare, era stato affermato che il giudice di merito non può dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione in considerazione del solo fatto che l'esercente un'attività artistica disponga di un agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, dovendo estendere l'accertamento alla natura dei relativi rapporti giuridici sotto il profilo della struttura e della funzione.

Considerazioni similari – ha precisato la Corte – devono farsi con riguardo alla posizione dello sportivo che, come nel caso in esame, disponga di contatti con società estere per la cura dell'immagine e dell'attività agonistica e che, per loro tramite, stipuli contratti con sponsor e scuderie.

Detti elementi, infatti, non sono di per sé stessi sufficienti a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme di organizzazione propria.

Ciò posto, è stata cassata, sul punto, la decisione di appello per essersi discostata – si legge nel testo della sentenza - “dai criteri regolativi indicati nel condiviso orientamento di legittimità”.
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