Niente interessi di preammortamento se la banca ritarda la stipula del mutuo
Pubblicato il 18 dicembre 2012
Con sentenza n.
23208 del 17 dicembre 2012, la Cassazione ha escluso la legittimità del pagamento degli interessi di preammortamento da parte del cliente di una banca qualora quest’ultima ritardi nella stipula del finanziamento in virtù di una clausola contrattuale che le consente di anticipare o differire la sottoscrizione dell'atto di mutuo.
Ed infatti – precisa la Corte di legittimità – solo dalla definitiva decisione sull'erogazione o meno del finanziamento discendono alcuni obblighi prodromici a carico del cliente mentre l'anticipazione o il rinvio della data di stipulazione sono rimessi all'insindacabile giudizio della banca.