Niente imposte per l'atto traslativo correlato alla separazione
Pubblicato il 30 giugno 2014
E' sempre
esente dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale
l'atto notarile traslativo di una proprietà immobiliare che sia
attuativo degli accordi di una separazione consensuale tra coniugi.
In detta ipotesi, infatti, il negozio trova la sua causa non nella volontà dei coniugi di disporre in un qualsivoglia momento della loro vite delle proprie quote immobiliari, bensì negli accordi pattuiti nella separazione, in contemplazione della loro crisi coniugale.
Esplicito richiamo al provvedimento di separazione
Per fruire dell'esenzione, in ogni caso,
è sufficiente che l'atto notarile contenga
un esplicito richiamo al provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale.
Non è necessario, per contro, alcun altro adempimento o previsione.
E' quanto ricordato dalla Commissione tributaria regionale di Milano nel testo della sentenza n.
1734/32/2014 del 3 aprile 2014.