Niente imposta di successione per i fabbricati rurali

Pubblicato il 07 agosto 2009

Con risoluzione n. 207 del 6 agosto 2009, l’agenzia delle Entrate rilascia precisazioni in merito al corretto trattamento tributario da applicare ai fabbricati rurali ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, oltre che sulla modalità di compilazione della dichiarazione di successione.

Il dubbio è stato sollevato a seguito delle modifiche apportate alle leggi sul Catasto dal Dl n. 557/1993, che nell’articolo 9 prevedeva una vera e propria riforma, secondo cui tutti i fabbricati dovrebbero essere censiti, in linea di principio, pur mantenendo tale qualificazione, nel Catasto edilizio urbano con conseguente attribuzione di rendita catastale.

Ai fini del censimento è sorto il problema legato al fatto che, allo stato attuale, alcune costruzioni, sono state già censite e iscritte al Catasto e, quindi, hanno una rendita catastale, mentre altre ne sono sprovviste, perché ancora non registrate. A tal proposito, l’istante chiede di conoscere le modalità di compilazione del modello da utilizzare per la dichiarazione di successione, nell’ipotesi in cui nel patrimonio ereditario facciano parte fabbricati rurali iscritti nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita.

Con il documento di prassi in oggetto, l’Amministrazione finanziaria precisa che i fabbricati rurali sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni anche se in possesso di rendita catastale. Ciò deriva dal fatto che il reddito domenicale che deriva dalla proprietà del terreno deve essere considerato come comprensivo dell’utilità che si può ricavare dal fabbricato. Specificatamente, alla compilazione del quadro B del modello 4 della dichiarazione di successione, l’agenzia sostiene che deve essere indicata la rendita catastale del fabbricato rurale, cioè la denuncia deve essere fatta indicando tutti gli elementi utili a tracciare le caratteristiche del fabbricato, mentre il valore imponibile da denunciare deve essere pari a zero.

Roberta Moscioni

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