Niente esenzione Ici per il parente in affitto

Pubblicato il 30 gennaio 2009 Il ministero dell’Economia, rispondendo all’interrogazione parlamentare n. 5-00874, inviata ieri alla commissione Bilancio della Camera, ha fornito una versione nuova delle istruzioni in materia di esonero dell’Ici per gli immobili locati. L’indicazione contrasta con la risoluzione n. 12/2008 dell’Ufficio per il federalismo fiscale, nonostante il tentativo di trovare un filone comune. La questione su cui si incentra la risposta dell’Economia riguarda l’individuazione delle fattispecie assimilate all’abitazione principale con regolamento o con delibera comunale, per l’applicazione dell’esenzione Ici disposta, a partire dal 2008, dal Dl 93/08 (art. 1). La disposizione di legge non prevede limitazioni e stesso parere estensivo era contenuto nella citata risoluzione n. 12/2008, in cui si afferma che, per l’esonero, valgono tutte le ipotesi di assimilazione contenute in regolamenti comunali, a prescindere dal fatto che operino ai soli fini dell’aliquota o anche della detrazione per l’abitazione principale. Pertanto, la risoluzione ribadisce che, in caso di immobili locati, qualora la delibera comunale li abbia assimilati all’abitazione principale, sarà applicabile l’esenzione. Il ministero dell’Economia, invece, cambia opinione e sostiene che, al di fuori di alcune ipotesi tipizzate nella legge, non sono ammissibili altri casi di assimilazioni comunali. In particolare, si esamina il caso di assegnazione di immobili in uso gratuito a parenti, ritenendo che i comuni non possono modificare “l’ambito giuridico del concetto di uso gratuito”. Di conseguenza, nel caso dell’unità immobiliare affittata come abitazione principale, la normativa permette solo l’adozione di una aliquota ridotta e non una esenzione per equiparazione alla prima casa. Ciò perché i poteri regolamentari dei comuni non consentono una simile facoltà.
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