Deve ritenersi illegittima l’esclusione da un concorso – nella specie, per docenti - basata su elementi non sostanziali (quali ad esempio, la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato) ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico, non esclusivamente imputabili al richiedente.
Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di per sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica.
E’ quanto afferma il Tar Lombardia, con sentenza n. 1449 del 27 giugno 2017, accogliendo il ricorso di una candidata al concorso, indetto dal Ministero per l’istruzione, per il reclutamento di docenti di scuola secondaria di primo e secondo livello. La stessa era stata esclusa dall’elenco degli ammessi, pur avendo superato le prove con esito positivo, per un problema di inoltro della domanda on line. Dunque per fatto principalmente imputabile al sistema informatico messo a disposizione, tra l’altro – a detta dei Giudici - alquanto farraginoso e di non immediata comprensione.
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