Niente elenchi Iva per i “forfettari”

Pubblicato il 24 aprile 2008 Circa l’obbligo di invio degli elenchi Iva clienti e fornitori e suo eventuale rinvio (si veda Edicola di ieri), è intervenuta anche l’agenzia delle Entrate - risoluzione n. 171/E del 23 aprile - a precisare che le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfetario (L. 398/91), non sono tenute all’invio dei suddetti elenchi, entro il 29 aprile. Secondo i tecnici dell’Agenzia, infatti, chi applica la legge n. 398 risulta dispensato dall’obbligo di registrazione delle fatture attive e passive, che comunque devono essere conservate, mentre è tenuto ad effettuare una registrazione mensile cumulativa dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale (senza indicazione del cliente) nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Analogamente, questi soggetti sono esonerati dagli obblighi previsti al titolo II del Dpr 633/1972, tra cui la registrazione delle fatture. In realtà, i suddetti organismi rientrano tra quei soggetti per cui il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 ha stabilito l’esonero, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, dalla comunicazione dei dati relativi a fatture emesse e ricevute “per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva”. Nello specifico, si tratta di tutti quei soggetti che possono esercitare l’opzione per il regime forfetario: associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco, ma anche società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. Come già detto, l’esclusione vale solo per il 2008 con riferimento al periodo d’imposta 2007, mentre dal 2009 anche i su menzionati soggetti saranno tenuti all’adempimento.
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