Niente disoccupazione per dimissioni volontarie

Pubblicato il 25 agosto 2016

La cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione volontaria non dà diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria.

Sulla scorta di un’interpretazione costituzionalmente orientata di detta previsione – secondo cui l’esclusione del beneficio non si estende alle ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla esclusiva e libera scelta del lavoratore , in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto – si è ritenuto che codesta esclusione riguardi essenzialmente chi, avendo la possibilità di proseguire il proprio lavoro, rinunzi al posto, ponendosi in tal modo spontaneamente nella posizione di disoccupato.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, respingendo il ricorso di un lavoratore, cui era stata negata l’indennità di disoccupazione, in quanto il lavoro era cessato per risoluzione consensuale, senza che fosse stata provata la sussistenza di giusta causa del recesso.

Nella specie la Corte Suprema ha ribadito che in assenza di prova concreta di una giusta causa di dimissioni, nessun diritto al trattamento di disoccupazione possa pretendere il lavoratore che sia unilateralmente receduto dal rapporto o vi abbia comunque negozialmente (dunque volontariamente) posto fine.

Aspettative di carriera violate Non è giusta causa

E siffatta giusta causa, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è certamente ravvisabile nell'asserita impossibilità per il lavoratore di progredire di carriera e di crescere professionalmente in conseguenza della legittima determinazione aziendale di chiudere il reparto di cui egli era responsabile.

La nozione di giusta causa, difatti – conclude la Corte con sentenza n. 17303 del 24 agosto 2016 – è da ricollegarsi ad un gravissimo inadempimento o ad altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario.

E tanto non può dirsi per la lesione delle pure legittime aspettative di progressione di carriera, che un lavoratore normalmente ricollega allo svolgersi di un rapporto di lavoro, trattandosi di aspettative di mero fatto. 

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