Niente discriminazioni sulle adozioni
Pubblicato il 02 giugno 2010
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 13332 depositata lo scorso 1° giugno, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi all'adozione internazionale”.
E' stato così accolto il ricorso avanzato dal Procuratore generale della Corte di cassazione che, a seguito di sollecito da parte dell'associazione “Amici dei bambini”, si era opposto ad un decreto di idoneità all'adozione emesso dal Tribunale dei minori di Catania nei confronti di una coppia che si era resa disponibile ad adottare sino a due minori di nazionalità straniera sempre che gli stessi non fossero “di pelle scura o diversa da quella tipica europea”.