Niente discriminazioni sull'assegno di invalidità civile

Pubblicato il 29 maggio 2010
Con sentenza n. 187 depositata lo scorso 28 maggio 2010, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Torino chiamata a pronunciarsi sulla vicenda relativa ad una cittadina romena che dimorava in Italia ed era munita del permesso di soggiorno a cui, pur essendo stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, in base ad una percentuale accertata dell’80%, poi aggravatasi fino al 90%, ed essendo iscritta alle liste speciali di collocamento obbligatorio dal 4 marzo 2005, era stato negato l’assegno di invalidità civile in quanto non era titolare della carta di soggiorno.

Secondo la Corte costituzionale, la disposizione censurata genererebbe una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa.
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