Niente deduzione dei costi senza la prova della loro certezza e inerenza
Pubblicato il 03 luglio 2013
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
16573 del 2 luglio 2013 - le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non possono essere escluse in capo al contribuente sulla base della mera giustificazione dallo stesso fornita circa l'esclusione della propria responsabilità per aver consegnato la dichiarazione dei redditi all'intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
Per la revoca delle sanzioni, infatti, è necessaria una prova ben più fondata.
In tale contesto, inoltre, il giudizio di corretta tenuta delle scritture contabili da parte dei verificatori non è di per sé sufficiente per la deduzione dei costi qualora il contribuente non ne provi la certezza ed inerenza.