Niente danno biologico iure hereditatis se la vittima muore sul colpo
Pubblicato il 15 dicembre 2010
La Terza sezione civile di Cassazione, con ordinanza n.
25264 del 14 dicembre 2010, ha respinto il ricorso presentato dalla madre e dalla figlia di un uomo, vittima di un incidente stradale, al fine di ottenere il risarcimento,
iure hereditatis, dei danni non patrimoniali e del danno esistenziale subiti dal loro congiunto.
Nei gradi di merito era stato riconosciuto alle ricorrenti esclusivamente il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalle stesse
iure proprio.
Secondo la Corte di legittimità, il diniego del risarcimento a titolo ereditario dei danni biologici e morali subiti dal defunto era da ritenere condivisibile in quanto, nella specie, la morte dell'uomo era avvenuta solo mezz'ora dopo il sinistro e senza che la vittima avesse mai ripreso conoscenza.