Niente contratto definitivo se il nudo proprietario muore

Pubblicato il 14 giugno 2018

Il contratto preliminare di vendita della nuda proprietà di un immobile non è suscettibile di esecuzione in forma specifica nei confronti degli eredi del promittente venditore, deceduto prima della stipula del definitivo.

Per gli eredi, in questo caso, viene meno l'utilità rappresentata dalla riserva di usufrutto.

Immobile in usufrutto. Preliminare senza esecuzione in forma specifica

Lo hanno ribadito i giudici di Cassazione con sentenza n. 14807 del 7 giugno 2018, nel confermare il rigetto di una domanda avanzata ai fini dell'esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, contenuto in un preliminare di vendita che riguardava un immobile gravato da usufrutto.

Nella specie, il contratto preliminare aveva ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell’appartamento ma, prima dell’introduzione del giudizio, era intervenuta la morte del nudo proprietario.

No al trasferimento coattivo dell’appartamento

Proprio per questo motivo, la Corte d’appello aveva ritenuto che non potesse disporsi il trasferimento coattivo della proprietà del bene, in quanto in questo modo si sarebbe intervenuti sull’oggetto del contratto, modificando le volontà espresse dalle parti nel preliminare di vendita.

Contro questa statuizione aveva avanzato ricorso la parte acquirente deducendo, tra le altre doglianze, che, pur in presenza di un preliminare avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile, l'avvenuta morte del nudo proprietario in epoca anteriore all'introduzione del giudizio non costituiva circostanza ostativa alla pronuncia della sentenza costitutiva.

Il motivo di impugnazione è stato, tuttavia, ritenuto destituito di fondamento dalla Suprema corte, la quale ha ricordato come i giudici di merito avessero deciso la controversia in maniera conforme alla giurisprudenza affermatasi in sede di legittimità, alla quale, in definitiva, è stata assicurata continuità.

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