Niente conflitto di attribuzione Stato-Regione Sicilia sulle accise
Pubblicato il 23 maggio 2010
Con due sentenza depositate il 25 marzo 2010, la n. 115 e la n. 116, la Corte costituzionale si è espressa su due conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato sollevati dalla Regione Sicilia.
Con il primo ricorso la Sicilia aveva rivendicato la propria competenza con riferimento alla spettanza del gettito derivante dalla tassazione sul consumo dei prodotti energetici relativi alle forniture effettuate nel territorio regionale; con il secondo, la Regione si era opposta alla nota di rigetto del ministero dell'Economia nei confronti delle istanze con cui la stessa aveva sollecitato lo Stato all'emanazione delle opportune disposizioni e l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione al bilancio regionale del gettito di alcuni tributi erariali quali l’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia, l’imposta sugli interessi applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte dell’Ente poste italiane e dagli istituti di credito che avevano il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e, infine, le ritenute d’acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che svolgevano stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della regione.
Secondo la Consulta, in entrambe le situazioni, non vi era alcuna invasione di competenza da parte dello Stato; con la prima decisione (115/2010), in particolare, viene affermato che spettano allo Stato, in via di principio, tutte le "imposte di produzione", mentre sono di spettanza delle Regioni solo determinati tributi "di consumo", tassativamente previsti. Con la seconda decisione (116/2010) viene, invece, ribadito come spettino alla Regione solo le imposte statali riscosse sul territorio siciliano mentre sono da escludere quelle il cui presupposto si verifichi nell'ambito regionale ma il cui ammontare sia versato da soggetti passivi o sostituti d'imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.