Niente condanna se la donazione viene trascritta prima del pignoramento
Pubblicato il 29 settembre 2009
La Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 28 settembre 2009, la n. 38099, ha ribaltato la decisione con cui la Corte d'appello aveva condannato un uomo ai sensi dell'art. 388 c.p. per aver compiuto, sui propri beni, atti simulati o fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da un titolo esecutivo. Nel caso di specie, l'uomo aveva donato al figlio un bene oggetto di pignoramento trascrivendo il trasferimento prima della trascrizione del pignoramento stesso. La sesta sezione penale della Cassazione, dopo aver sottolineato, ai fini del pignoramento immobiliare, l'importanza determinante della trascrizione per dare vita al vincolo d'indisponibilità relativa in favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, ha altresì ribadito che, “proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione”. Nel caso in esame, continuano i giudici di legittimità, “non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato-debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato”.