Niente brevetto se l'embrione viene distrutto
Pubblicato il 19 ottobre 2011
Secondo la Corte di giustizia Ue – causa
C-34/10, sentenza del 18 ottobre 2011 – sulla base delle disposizioni comunitarie in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, costituisce
“embrione umano” “
qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi”.
In ogni caso - continuano i giudici europei - spetta al giudice nazionale stabilire se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca embrione umano ai sensi della Direttiva 98/44.
Nel testo delle conclusioni della decisione viene, inoltre, sottolineato che, per quanto riguarda la brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della Direttiva, questa va esclusa per quel che riguarda l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica,
“mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto”.
L'invenzione non può essere, infine, brevettata “
qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani”.