Niente accessione invertita se il fondo è in comunione

Pubblicato il 28 marzo 2011 Con sentenza 6177 del 2011, la Cassazione ha spiegato che la disposizione di cui all'articolo 938 del Codice civile, ai sensi della quale se nella costruzione di un edificio si occupa, in buona fede, una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato, non si applica nel caso di costruzione di fabbricato che ricade su proprietà comune del costruttore e del terzo.

Ed infatti – spiega la Corte – la detta norma sulla accessione invertita, avendo carattere eccezionale in quanto posta a deroga sia della disciplina sull'accessione che del diritto del proprietario di disporre della propria cosa in maniera piena ed esclusiva, non si applica nell'ipotesi di costruzione eseguita in tutto o in parte su un suolo di proprietà comune, ipotesi in considerazione della quale valgono le norme sulla comunione in generale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy