Niente accessione invertita se il fondo è in comunione
Pubblicato il 28 marzo 2011
Con sentenza
6177 del 2011, la Cassazione ha spiegato che la disposizione di cui all'articolo 938 del Codice civile, ai sensi della quale se nella costruzione di un edificio si occupa, in buona fede, una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato, non si applica nel caso di costruzione di fabbricato che ricade su proprietà comune del costruttore e del terzo.
Ed infatti – spiega la Corte – la detta norma sulla accessione invertita, avendo carattere eccezionale in quanto posta a deroga sia della disciplina sull'accessione che del diritto del proprietario di disporre della propria cosa in maniera piena ed esclusiva, non si applica nell'ipotesi di costruzione eseguita in tutto o in parte su un suolo di proprietà comune, ipotesi in considerazione della quale valgono le norme sulla comunione in generale.