Nella seduta del 30 settembre 2010 il Governo, in Commissione finanze della Camera, ha risposto ad un question time formulato da Alberto Fluvi (n. 5-03497) ed ha offerto importanti elementi chiarificatori circa il passaggio di un contribuente dal regime normale al c.d. "regime dei minimi".
La questione sollevata nell’interrogazione parlamentare riguarda la circostanza che i soggetti che intendono accedere al "regime dei minimi" si trovano a dover pagare un acconto Irpef di molto superiore all'imposta sostitutiva successivamente dovuta, risultando così a credito per l'intero importo dell'acconto versato.
Nella risposta si legge che non sono previste per i "contribuenti minimi" modalità di rimborso diverse da quelle in vigore per i contribuenti ordinari. Di conseguenza, nel periodo d'imposta in cui avviene il passaggio dal regime ordinario Irpef a quello agevolato gli acconti dovranno essere versati unicamente con il metodo storico, essendo espressamente vietato il ricorso al metodo previsionale.
Il contribuente che ha effettuato il passaggio al regime agevolato deve, perciò, sempre versare l’acconto Irpef sulla base del debito storico dell’anno precedente. L'eventuale credito Irpef generato dagli acconti d'imposta versati l'anno precedente potrà poi essere compensato anche dalla stessa imposta sostitutiva, con le ordinarie regole previste dal Decreto legislativo n. 214/97. Inoltre, il contribuente potrà scegliere di richiedere a rimborso la maggior Irpef versata in acconto nel periodo antecedente all'ingresso al regime dei minimi.
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