Nessuna salvaguardia per i dipendenti in mobilità anteriore alla legge n. 122/2010
Pubblicato il 10 agosto 2011
Con riferimento ai lavoratori destinatari di procedure di mobilità programmata a decorrere dall’anno 2012 fino al raggiungimento della decorrenza della pensione, sulla base di accordi ministeriali precedenti il 30 aprile 2010, il ministero del Lavoro – nota interpello n.
35 del 2011 – specifica che tali soggetti subiranno appieno gli effetti dell’incremento dei requisiti di pensionamento in relazione all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 12, comma 12- ter, lett. a) della legge n. 122/2010.
Ne discende lo slittamento di un periodo massimo di tre mesi del requisito di età –
unitamente alla finestra di 12 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico dei lavoratori
dipendenti, prevista già a decorrere dall’anno 2011 (art. 12, comma 1, L. n. 122/2010) – senza possibilità di deroga né di clausola di salvaguardia, con il rischio di un conseguente vuoto reddituale per tutto il periodo precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.