Nessuna riserva, in montagna, alle Guide alpine

Pubblicato il 16 maggio 2018

Guide ambientali escursionistiche libere di operare in ambiente montano

Il complesso delle attività che possono svolgersi in montagna non è riservato; anzi, la Corte costituzionale ha già espressamente affermato che le Guide ambientali escursionistiche (GAE) possono muoversi in ambito anche montano, fermo restando che non possono operare in ambienti che richiedano le particolari capacità tecniche, che costituiscono prerogativa riservata delle Guide Alpine (sentenza n. 459/2005).

Istituzione del registro degli AMM non preclude l’attività delle GAE

L’istituzione regionale di un registro degli Accompagnatori di media montagna (AMM) non inibisce, quindi, alle Guide ambientali escursionistiche, l’accesso alla montagna.

E’ sulla base di questa considerazione che il Tar del Piemonte, con sentenza n. 564 del 9 maggio 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’associazione delle GAE contro la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, con cui era stata istituita la figura professionale di Accompagnatore di media montagna.

Per i giudici regionali, i ricorrenti non avevano, nella specie, interesse a censurare i profili di disciplina di altra professione che, in ogni caso, non preclude loro l’accesso alla montagna.

Difatti - si legge nella decisione - il legislatore regionale non può creare alcuno spazio di professione protetta che come tale non sia già previsto dalla legge statale: le Regioni, ovvero, possono disciplinare la figura professionale dell’AMM nei limiti in cui i suoi ambiti di riserva siano quelli già previsti dalla legge statale, legge che, come detto, non prevede alcuna riserva per il complesso delle attività che possono svolgersi in montagna.

Con specifico riferimento alla potenziale reciproca interferenza tra GAE e AMM, la legge – precisa il TAR – “non può che essere interpretata in forma compatibile con il generale favor per la libertà delle prestazioni di servizi, anche di nuova emersione, libertà per di più incentivata dall’ordinamento europeo; le deroghe a siffatti principi presentano tendenzialmente natura eccezionale e possono essere fondate solo su specifiche esigenze di tutela”.

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