Nessun reato di occultamento scritture contabili senza dolo specifico

Pubblicato il 31 agosto 2018

Il contribuente che presenta il modello annuale di dichiarazione Iva non può essere accusato del reato di occultamento delle scritture contabili, in quanto in tale circostanza non può essere individuata in capo all’imputato alcuna volontà di evasione di tale imposta con conseguente mancanza, sotto tale profilo, del dolo specifico richiesto dalla norma.

La precisazione è offerta dai Giudici di legittimità nella sentenza n. 39243 del 30 agosto 2018, nella quale è sancito che non sussiste il fine di evadere le imposte quando il contribuente, nei modi e termini previsti dalla norma fiscale, presenta il modello annuale ai fini Iva.

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione accoglie, in parte, il ricorso dell’amministratore unico di una società, che era stato condannato per i reati di omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e di distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili.

La difesa dell’imputato aveva sottolineato come l’omissione della dichiarazione dei redditi era dipesa dall’impossibilità in cui si era trovato il contribuente di pagare lo studio professionale incaricato degli adempimenti fiscali, mentre la dichiarazione Iva era stata regolarmente presentata.

Obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche in caso di difficoltà economiche

La Corte, dunque, con riferimento al primo reato esclude che la morosità nei confronti del professionista possa costituire un’esimente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione. Il contribuente che sapeva di non potersi avvalere dell’assistenza del commercialista incaricato, infatti, avrebbe dovuto attivarsi entro i termini previsti per adempiere all’obbligo dichiarativo.

No al reato di occultamento delle scritture contabili se manca la volontà di evasione

Viene, invece, accolta la tesi difensiva dell’imputato rispetto al reato di occultamento delle scritture contabili cosicché la sentenza impugnata viene annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame, che consideri gli effetti della presentazione della dichiarazione Iva rispetto alla sussistenza della volontà di evadere le imposte.

La sentenza n. 39243/2018, infatti, esclude che vi fosse stata volontà di evasione visto che il contribuente aveva presentato regolarmente la dichiarazione annuale Iva e ciò era sufficiente a far venir meno l’elemento soggettivo necessario al fine di integrare il suddetto delitto.

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