Nessun nesso causale tra vaccino e autismo

Pubblicato il 26 luglio 2018

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un uomo, in qualità di genitore esercente la potestà del figlio, contro la decisione di secondo grado che gli aveva negato la spettanza dell’indennizzo richiesto per le conseguenze dannose che asseriva essere derivate al figlio medesimo a seguito di vaccinazione obbligatoria.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione di prime cure sull’assunto che, anche in considerazione delle valutazioni operate nella CTU, non fosse configurabile, secondo un criterio di plausibilità biologica, un nesso causale tra la malattia (autismo) e la vaccinazione.

Nella propria decisione – ordinanza n. 19699 del 25 luglio 2018 – gli Ermellini hanno sottolineato come i giudici di gravame si fossero attenuti ai principi già dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza della plausibilità biologica nell’ipotesi di derivazione causale tra vaccinazioni e malattia.

Ai sensi di questi, ovvero, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

E le Sezioni Unite, sul punto, avevano ulteriormente chiarito che la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata solo alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classe di eventi, dovendo essere verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto.

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