Nessun compenso in caso di inadempimento totale dell’avvocato

Pubblicato il 22 aprile 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4781 depositata il 26 febbraio 2013, si è pronunciata con riferimento alla vicenda di un avvocato che, nel corso del giudizio di primo grado relativo ad una controversia di risarcimento danni da sinistro stradale, aveva proceduto a notificare l’atto di riassunzione soltanto nei confronti del responsabile civile e non anche nei riguardi della sua società assicuratrice. Lo stesso, successivamente, non aveva nemmeno provveduto ad appellare la relativa sentenza. Da qui il giudizio per responsabilità professionale del legale, attivato coinvolgendo gli eredi di quest’ultimo che, nel frattempo, era deceduto

La Suprema corte, in particolare, ha accolto il ricorso presentato dalla sorella della vittima del sinistro contro la decisione con cui la Corte d’appello, pur riconoscendo la responsabilità professionale dell’avvocato dalla stessa incaricato, aveva considerato dovuta a favore di quest’ultimo, e quindi dei suoi eredi, la somma corrispondente alle prestazioni eseguite fino alla pronuncia della sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio, per la irritualità della riassunzione, in quanto avvenuta soltanto nei confronti del responsabile della causazione del sinistro e non anche della sua società assicuratrice.

I giudici di Cassazione hanno sottolineato come, nella specie, l’errore professionale per così dire definitivo e fonte ultima del danno, cioè quello compiuto per la mancata impugnazione della sentenza, aveva prodotto la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa in quanto finalizzata a tutelare il diritto fatto valere in giudizio dal ricorrente; detto errore, conseguentemente, aveva posto il professionista in una condizione per cui la sua prestazione, a cui era stato chiamato a svolgere per l’assicurazione della detta tutela, si doveva ritenere “totalmente inadempiuta” in quanto non aveva prodotto alcun effetto a favore del cliente “e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi”.
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