Neo residenti e tassazione attività finanziarie. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 19 febbraio 2021

Con la risoluzione n. 12 del 18 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate specifica alcuni aspetti inerenti la tassazione di attività finanziarie offerte a persone fisiche che beneficiano del trattamento fiscale agevolato a favore dei neo residenti, di cui all’art. 24-bis del Tuir.

L’Agenzia è stata sollecitata da una Associazione rappresentativa degli operatori italiani del “private banking”, che chiedeva chiarimenti in merito ai criteri di territorialità delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo, in relazione alle attività finanziarie detenute da persone fisiche che beneficiano del regime neo residenti.

Regime fiscale neo residenti, imposta sostitutiva

L’Agenzia parte dall’analizzare il dettato normativo di cui al citato articolo 24-bis del Tuir, che prevede un regime opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, che appunto possono scegliere, dopo minimo nove anni degli ultimi dieci periodi di imposta trascorsi all’estero, di versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef per i redditi prodotti fuori confine nella misura forfettaria di 100mila euro, a prescindere dalle somme percepite, per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione. Il regime prevede anche limitazioni ai fini dell’imposizione diretta e successoria per i proventi di origine italiana.

L’Agenzia ricorda, poi, che il presupposto di imponibilità deriva innanzitutto dalla circostanza che il reddito sia "prodotto" nel territorio dello Stato, ossia che l'impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia; inoltre è necessario che l'effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Viceversa, i redditi di capitale, corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti a soggetti che usufruiscono del regime dei neo residenti, mantengono la loro natura di redditi di fonte estera e, quindi, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva non solo se i suddetti redditi siano riscossi all'estero, ma anche nei casi in cui le attività finanziarie estere, da cui gli stessi derivano siano oggetto di:

Regime fiscale neo residenti, imprese di assicurazione estere in regime di libera prestazione di servizi (Lps)

La risoluzione n. 12/E/2021 si sofferma proprio su quest’ultima tipologia contrattuale, specificando come le imprese di assicurazione estere operanti in Lps non siano soggette a imposta sulle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulate da residenti e all'imposta sostitutiva sul valore dei contratti di assicurazione esteri.

Inoltre, per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, si considerano prodotti nel territorio dello Stato quelli derivanti "da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti".

Ne deriva, pertanto, che i redditi diversi realizzati dai soggetti neo residenti per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato sono da considerare imponibili in Italia.

Ciò comporta che per applicare l’imposta sostitutiva alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere o di titoli non aventi natura partecipativa, maturate dai neo residenti, è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano.

La natura di reddito di fonte estera non viene meno a seguito della stipula di un contratto di amministrazione, gestione e consulenza finanziaria.

Sempre con riferimento ai soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del Tuir, la risoluzione specifica che:

Regime fiscale neo residenti, criterio speciale della territorialità

Con riferimento, alle imposte di donazione e successione, infine, i beneficiari del 24-bis scontano la tassazione su beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o donazione.

Riguardo al criterio di territorialità, l’Agenzia concorda con l’Associazione istante, secondo cui prevale il criterio speciale e non rileva che le attività finanziarie estere siano oggetto di un contratto di deposito titoli e strumenti finanziari tra soggetto agevolato e un intermediario finanziario residente in Italia o estero con stabile organizzazione in Italia.

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