La risoluzione agenziale n. 111/2005 è il frutto della prima pronuncia delle Entrate in materia di effetti fiscali derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali (in sigla, Ias): se, in coincidenza con la prima applicazione degli Ias, la società istante intende eliminare dall'attivo patrimoniale il valore dell'avviamento in quanto costo iscritto e non più capitalizzabile, detta eliminazione, ritiene l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del dlgs 38/2005, dev'essere neutrale, ai fini della determinazione del reddito imponibile. Di conseguenza, la perdita non sarà deducibile e il valore fiscalmente riconosciuto della voce avviamento resterà immutato.
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