Nelle società di comodo obbligazioni da interpretare

Pubblicato il 04 novembre 2006

Il comma 15 dell’articolo 35 della Manovra d’estate ha modificato il riferimento normativo riservato ai beni rappresentati da partecipazioni e obbligazioni societarie oltre a innalzare le percentuali per stabilire l’entità del reddito minimo delle società di comodo. Purtroppo, questa novità nasconde una interpretazione letterale del tutto diversa che necessita di essere commentata. Prima della modifica, quindi, i beni da computare nel calcolo della percentuale in oggetto dovevano essere non solo le partecipazioni in genere, ma anche gli strumenti finanziari similari alle azioni nonchè le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa. Il fatto che nella disciplina delle società di comodo tale aggiornamento non fosse ancora stato effettuato deve essere interpretato come volontà del legislatore di non mutare il perimetro dei beni da assoggettare alla prova dell’operatività della società che li detiene. Di conseguenza, la percentuale del 2% si applicherebbe ora esclusivamente: alle partecipazioni nelle società ed enti assoggettati ad Ires diversi da quelli cui si applica la pex, anche se iscritti nel circolante, nonchè ai crediti finanziari verso le suddette partecipate. Di conseguenza, resterebbero escluse dal computo non solo le partecipazioni che hanno maturato i requisiti “pex” e quelle iscritte tra le immobilizzazioni per un periodo maggiore di 18 mesi, ma anche le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari similari alle azioni.

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