Nelle ristrutturazioni mediante demolizione la sagoma va mantenuta
Pubblicato il 24 novembre 2011
La Consulta, con la
sentenza n. 309 del 23 novembre 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Lombardia n. 12/2005, nella parte – articolo 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo - in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione.
Tale disposizione – precisano i giudici costituzionali - è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio di competenza concorrente.
Di fronte, in particolare, a due tipi di interessi pubblici diversi - la conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e la fruizione del territorio, affidata alla Regione – spetta alla competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi.