Nelle cessioni acconti “sterilizzati”

Pubblicato il 23 luglio 2008 La risoluzione n. 313/E del 21 luglio 2008 ha confermato che le plusvalenze da cessioni quote si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, per intero o solo in parte, sia prima che dopo il trasferimento. Quindi, se nei periodi antecedenti alla cessione il contribuente ha percepito delle somme a titolo di anticipazione, esse saranno tassabili nell’anno in cui si perfeziona la cessione e non in quello in cui materialmente sono state percepite. Anche in caso di contratti di opzioni di tipo call/put, la tassazione delle plusvalenze dovrà avvenire quando le opzioni verranno esercitate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy