Arrivano le istruzioni, dall'Agenzia delle entrate, sul comportamento che gli uffici devono adottare quando si trovano a richiedere quanto indebitamente dedotto, a titolo di componenti negativi, in violazione del principio di competenza e nello stesso tempo a riconoscere la deducibilità nel periodo di competenza. Le novità nella circolare n. 31/E del 2 agosto 2012.
E' uno dei principi fondamentali del diritto tributario quello per cui ricavi, costi e componenti (positivi e negativi) incidono sul reddito nell'esercizio di competenza, se non disposto diversamente.
Costituisce, quindi, violazione la deduzione di componenti negativi in un esercizio non di competenza.
Se accade questo, gli uffici delle Entrate si attivano per recuperare la maggiore imposta dovuta; però, nello stesso momento, sorge il diritto del contribuente a richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate nell'anno in cui avrebbe dovuto, secondo la norma, effettuare la deduzione dei componenti.
Le due procedure, che sono autonome, come rileva l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E del 2 agosto 2012, producono un aggravio di attività per gli uffici dell'amministrazione finanziaria:
- da un lato, devono gestire il procedimento di accertamento per il disconoscimento della deduzione del componente negativo, con recupero della maggiore imposta;
- dall'altro, la domanda di rimborso dell’imposta versata nel periodo di corretta imputazione del componente negativo.
LA SOLUZIONE: COMPENSARE
Un modo per risparmiare tempo ed energie l'Agenzia lo suggerisce.
In sede di accertamento con adesione è possibile dare luogo alla compensazione dell’imposta dovuta, a seguito della errata deduzione, con quella che dà diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Si ricorda, come precisato nella precedente circolare n. 23/2010, che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, per il periodo d’imposta di effettiva competenza, sorge nel momento in cui passa in giudicato la sentenza che afferma la legittimità del recupero del costo non di competenza, e comunque dalla data in cui diviene definitiva la pretesa tributaria, anche ad altro titolo.
Il motivo per cui è lecito effettuare la compensazione solo nel caso si sia attivato il procedimento di accertamento con adesione risiede nel fatto che si apre una fase di contraddittorio tra le parti (Fisco – contribuente).
Infatti, in sede di contraddittorio, l'ufficio può svolgere tutti i controlli riguardanti l'effettiva posizione del contribuente dal punto di vista della spettanza del rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel periodo in cui avrebbe potuto effettuare la deduzione del costo, e, da parte sua, il contribuente può portare a conoscenza del fisco tutti gli elementi necessari per poter giungere alla compensazione.
IMPORTANTE: solo a seguito del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione si producono gli effetti della compensazione. In pratica, quando avviene il versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.
In ogni caso al contribuente è sempre consentito, anziché chiedere la compensazione, presentare istanza per il rimborso dell'imposta.
COME OPERARE – LE ISTRUZIONI
Gli uffici devono svolgere un'istruttoria, all'interno del procedimento di adesione, al fine di determinare l'imposta da compensare, verificando se vi sono le condizioni per procedere in tale senso. Le istruzioni delle entrate affermano che non deve darsi seguito alla compensazione, se non sono stati valutati attentamente tutti gli elementi necessari per arrivare a questa operazione.
In particolare, nell'istruttoria:
-> vanno verificati i corretti periodi di imposta di imputazione del componente negativo (riscontrare che non sia avvenuta la deduzione anche nell'esatto periodo di competenza)
-> occorre effettuare la liquidazione dell'imposta del periodo di esatta imputazione
-> va determinato l'importo compensabile, prestando attenzione alla presenza di eventuali perdite, differenze di aliquote, percentuali di deducibilità differenti.
Gli operatori devono assicurarsi che il contribuente, nell'ambito dell'adesione:
esprima la volontà di fruire della compensazione;
rinunci a presentare una successiva domanda di rimborso dell'imposta in discussione, attraverso dichiarazione integrativa.
Infine, l'atto di adesione deve contenere, per garantire che l'imposta compensata non sia poi richiesta tramite istanza di rimborso:
- l'avvenuta compensazione tra imposta dovuta ed imposta rimborsabile
- la rinuncia del contribuente a domandare la restituzione dell'imposta già compensata.
Sanzioni ed interessi
In tema di sanzioni ed interessi, il documento di prassi evidenzia che entrambi rimangono applicabili all'intera imposta oggetto di accertamento.
Si precisa, invece, che al contribuente non saranno riconosciuti gli interessi calcolati sull'importo oggetto di compensazione; il motivo, sostiene l'amministrazione, risiede nel fatto che l'ammontare rimborsabile è immediatamente corrisposto, appunto con l'atto di compensazione, nel momento in cui scaturisce il diritto alla sua restituzione, che si rappresenta nella definizione del procedimento di adesione.
SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO NAZIONALE
Indicazioni particolari riguardano soggetti facenti parte del consolidato nazionale.
Si premette che, in presenza di opzione per tale regime, è la società o l'ente consolidante il soggetto ammesso a presentare istanza di rimborso per la mancata deduzione nel periodo di competenza.
NO COMPENSAZIONE |
se la società accertata non rientra nel consolidato nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la deduzione in violazione della competenza ma vi aderisce in quello di corretta imputazione: infatti il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso è la consolidante, la quale non ha titolo a intervenire nel procedimento di adesione a carico della società accertata. |
SI COMPENSAZIONE, se richiesta dalla società consolidata (unico soggetto legittimato a chiedere l’eventuale rimborso) |
se la società accertata partecipa al consolidato nel periodo d’imposta accertato, ma non in quello di corretta imputazione del componente negativo |
SI COMPENSAZIONE, se la consolidante manifesta tale volontà nell’ambito del procedimento di adesione |
se la società accertata appartiene al consolidato in entrambi i periodi d’imposta |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".