Nella valutazione delle attenuanti generiche anche la condotta del reo susseguente al reato

Pubblicato il 13 giugno 2011 Con sentenza n. 183 del 10 giugno 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 62-bis, secondo comma, del Codice penale - come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 251 del 2005 (cosiddetta “ex Cirielli”) - nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo (attenuanti generiche), non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

Secondo la Consulta, la scelta normativa di escludere, nell'ipotesi del secondo comma dell'articolo 62-bis del Codice penale, il potere del giudice di valutare ed apprezzare la condotta tenuta dal colpevole nel periodo successivo alla commissione del reato contrasterebbe con il principio di ragionevolezza.

Precludendo al giudice di fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla condotta successiva al reato – precisa la Corte - verrebbe privilegiata la valutazione della precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta successiva alla commissione del reato.

Ed infatti, la preclusione di specie risulta “fondata su una valutazione preventiva, predeterminata e astratta, che non risponde a un dato di esperienza generalizzabile, in quanto la rigida presunzione di capacità a delinquere, presupposta dalla norma censurata, è inadeguata ad assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desumersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento”. Inoltre – continua la Corte - mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, “la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, che, pur potendo essere di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere, sono indiscriminatamente neutralizzati ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche”.
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