Nella carta SIM servizi non richiesti? Pratica commerciale scorretta

Pubblicato il 14 settembre 2018

Costituisce pratica commerciale aggressiva e sleale l’immissione in commercio di carte SIM contenenti servizi a pagamento preimpostati e previamente attivati senza che i consumatori ne siano stati prima informati.

E’ quanto sancito dalla Corte di giustizia Ue con sentenza del 13 settembre 2018, pronunciata con riferimento alle cause riunite C-54/17 e C-55/17.

I giudici europei si sono pronunciati in ordine ad una questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, degli articoli 8 e 9 nonché dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

Corte di giustizia sulla causa tra AGCM e operatori di telefonia

La questione era stata sollevata nell’ambito di due controversie incardinate tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e le compagnie telefoniche Wind Tre e Vodafone, in merito a provvedimenti con cui l’AGCM aveva sanzionato tali società per pratiche commerciali sleali.

Servizi preattivati senza informare il consumatore: fornitura non richiesta

Nelle loro conclusioni, i giudici europei hanno statuito che costituisce “fornitura non richiesta”, ai sensi delle richiamate disposizioni, la commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, quali la navigazione Internet e la segreteria telefonica, senza che il consumatore sia stato previamente ed adeguatamente informato né di tale preimpostazione e preattivazione né dei costi di tali servizi.

Questa condotta – ha concluso, altresì, la Corte Ue - può essere sanzionata anche da un’autorità nazionale diversa da quella prevista dal diritto dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche.

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