L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 146 del 28 giugno stabilito che le somme accantonate da un ente pubblico a garanzia dell’adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali a carico della ditta appaltatrice, indipendentemente dalla modalità di calcolo della detrazione da accantonare, devono essere assoggettate ad Iva. Infatti, esse concorrono alla determinazione della base imponibile.
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