Una società che produce tabacchi lavorati destinati al consumo finale tramite l’intervento di un soggetto terzo che provvede alla distribuzione, chiede al Fisco se la cessione dei prodotti finiti effettuata a favore del distributore sconta l’Iva secondo le regole ordinarie oppure possa fruire del regime di sospensione d’imposta previsto dall’articolo 50-bis, comma 4, del Decreto legge n. 331/1993 per le “cessioni di beni custoditi in un deposito Iva e per il trasferimento di beni in altro deposito Iva”.
L’Amministrazione finanziaria ha risposto con la risoluzione n. 21 del 15 marzo 2010.
Secondo le Entrate nel caso di specie, la cessione di sigari dalla società produttrice al distributore nazionale – pur avendo ad oggetto beni che transitano da un deposito Iva ad un altro deposito Iva – non beneficia del regime di non applicazione dell’imposta previsto dal citato articolo 50-bis, comma 4. Ciò in quanto la società cedente ha introdotto nel deposito Iva beni in virtù di operazioni diverse da quelle contemplate dal sopra menzionato riferimento di legge.
Pertanto, anche tenendo in considerazione l’applicazione dell’Iva al commercio di tabacchi (articolo 74 del Dpr 633/1972) l’Agenzia ritiene che l’obbligo del versamento dell’Iva relativa al commercio dei tabacchi lavorati ricade sul soggetto che cura la distribuzione nel territorio dello Stato, il quale applica l’imposta sul valore aggiunto nel momento dell’immissione in consumo.
In altri termini vale il principio monofasico, secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta e non rilevano, ai fini del tributo, neppure le cessioni di tabacchi lavorati che intervengono nelle fasi anteriori all’immissione in consumo da parte del distributore.
Data la difficoltà di interpretazione della normativa relativa ai tabacchi, la risoluzione 21/E/2010 conclude asserendo che: “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
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