Nel rito speciale no alla domanda di risarcimento per ritardo
Pubblicato il 01 aprile 2010
Il Tar Veneto con la sentenza n. 440 dell'11 febbraio 2010, ha ribadito come l'azione risarcitoria
per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento non possa essere esperita, a pena di inammissibilità, nel rito speciale ex articolo 21-bis della Legge n. 1034/1971, relativo al ricorso contro il silenzio della p.a.
Tale tipo di rito – spiegano i giudici amministrativi - “per la sua natura accelerata e semplificata, può riferirsi solo all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, e non consente l'esame di domande ulteriori, quale quella di risarcimento del danno, che devono trovare la loro collocazione nell'ambito del rito ordinario, in pubblica udienza, e non in camera di consiglio”. E questo orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, non può ritenersi superato neanche alla luce dell'introduzione dell'articolo 2-bis della Legge 241/1990, che disciplina espressamente le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.